Studio Legale Penale Scillia

Separazioni e Divorzi

Avvocato Biagio Scillia

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Separazioni e Divorzi

Separarsi dal proprio coniuge è un momento molto delicato ed emotivamente molto complesso, per questo è fondamentale andare a ricercare il parere di un avvocato per poter capire i propri diritti, quelli dell’altro coniuge e soprattutto quali sono le attenzioni ed i comportamenti da rivolgere verso i figli.


Lo studio legale Scillia interviene sia nella fase fisiologica del matrimonio, aiutando i coniugi a capire quali sono i rispettivi diritti e doveri, sia nella fase patologica dello stesso rapporto matrimoniale o dell’unione di fatto tra conviventi, intervenendo nella gestione della crisi della coppia. In questi casi l’avvocato potrà assistere la coppia nel predisporre il ricorso congiunto per separazione consensuale o, in mancanza di accordo, l’avvocato assisterà il proprio Cliente nella separazione o nel divorzio giudiziale o nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


- Come dividere i beni in comunione? 

- Come si regola l’assegnazione della casa coniugale?

- Cosa fare nell’interesse dei figli?

- Come funzionano i contributi per il mantenimento dei figli?

- Il coniuge ha diritto al mantenimento? In che misura?


Tutte domande alle quali un buon avvocato matrimonialista saprà dare le giuste risposte ed aiutarvi ad ottenere le giuste soluzioni valutando la procedura più indicata da attivare (separazione consensuale, separazione giudiziale, separazione direttamente presso gli uffici comunali o anche attraverso la negoziazione assistita). Ovviamente la valutazione della procedura da seguire è strettamente legata tra le altre cose anche alla condivisione o meno della scelta tra i coniugi.


Anche il divorzio, come la separazione, può essere affrontato in forma congiunta, con significativo risparmio di tempo e di costi, o in forma giudiziale, a seconda se sia possibile raggiungere un accordo che soddisfi entrambi i coniugi già prima dell’inizio della causa o nel corso della stessa. 


Con il divorzio si ottiene lo scioglimento definitivo del matrimonio (se celebrato in forma non religiosa) o la cessazione dei suoi effetti civili (se celebrato in Chiesa). L’accordo di divorzio consentirà di individuare tutte le soluzioni più indicate per quanto concerne la collocazione dei figli e il rapporto con entrambi i genitori, mantenimento della prole ed eventuale assegno divorzile per il coniuge economicamente non autosufficiente, tenendo conto che l’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile implica altri importanti aspetti economici come il diritto a percepire la pensione di reversibilità e la spettanza di una quota di TFR dell’ex-coniuge.


In ordine temporale, innovativo in quest’ambito si pone la legge istitutiva dell’unione civile e delle convivenze di fatto: la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria), entrata in vigore il 5 giugno 2016, e successivi decreti attuativi (decreti legislativi n. 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017).

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.


Le forme famigliari risultanti all’esito dell’approvazione della l legge n. 76 del 20 maggio 2016 risultano ora essere:


- Il Matrimonio (artt. 79cc e ss; art. 29 Cost.): negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge.

- L’Unione civile (legge 76/2016 art.1, commi 1-34; art.2 Cost.) specifica formazione sociale ritualmente costituita, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Con la celebrazione dell’unione le parti acquistano lo status familiare di unito civilmente.

- La Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La qualifica di convivente non costituisce uno status familiae.

Il percorso legislativo della riforma può dirsi concluso con l’approvazione dei decreti attuativi che hanno adeguato le norme dell’ordinamento dello Stato in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili e quelle di coordinamento in materia penale.


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