Reati Fallimentari
Il presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza dichiarativa di fallimento. Se nel corso dell’esercizio della Vostra attività di impresa, andate incontro a una procedura fallimentare che si concluda con una sentenza dichiarativa del fallimento, è possibile che vi ritroviate iscritti nel registro degli indagati per l’ipotetica commissione di un reato fallimentare.
Vengono definiti reati fallimentari quelle fattispecie accomunate dalla presenza di una procedura concorsuale a carico dell’imprenditore insolvente: le ipotesi criminose e più importanti sono contemplate negli articoli 216 e 223 del D.R. n. 267 del 1942, la c.d. legge fallimentare che disciplina il reato di bancarotta fraudolenta e prevede diverse ipotesi di reato. Le condotte di bancarotta fraudolenta configurano il reato commesso dall’imprenditore o da una società, dichiarati falliti attraverso la sentenza dall’autorità giudiziaria, che attuano comportamenti imprudenti impedendo ai creditori di rifarsi sul patrimonio personale o sociale.
Se sei stato accusato di questa tipologia di reato rischi una reclusione da tre a dieci anni. Per tale ragione necessiti di una assistenza professionale che possa aiutarti a risolvere il tuo problema giudiziario. Gli avvocati dello studio legale Scillia vantano esperienza in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 n. 1 L.F.), documentale (art. 216 n. 2 L.F.) o preferenziale (art. 216, comma 3, L.F.) e nei casi di bancarotta semplice (art. 217 L.F.), e ai reati a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (art. 223 e 224 L.F.).